|
Art. 56 Impiego di strumenti derivati
1La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:
2La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi. 3Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli. |