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Art. 63 Obblighi speciali
1La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare. 2La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobiliari, né cedere loro tali valori. 3La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori. 4In singoli casi motivati la FINMA può concedere nell’interesse degli investitori deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui ai capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di deroga.1 1 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |