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Art. 64 Periti incaricati delle stime
1La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fisiche o una persona giuridica come periti incaricati delle stime. L’incarico necessita dell’approvazione della FINMA.1 2L’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
3I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato. 4La FINMA può fare dipendere l’approvazione dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova dell’esistenza di garanzie finanziarie.3 5Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |
