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Art. 7 Definizione
1Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato. 2Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi. 3Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l’articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 20181 sui servizi finanziari (LSerFi).23 4Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la SICAV possono delegare le decisioni di investimento all’investitore in questione. La FINMA può dispensare quest’ultimo dall’obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 36 capoverso 3.4 5Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.5 1 RS 950.1 BGE
138 III 755 (4A_127/2012, 4A_141/2012) from 30. Oktober 2012
Regeste: Art. 400 Abs. 1 OR; Vermögensverwaltung durch eine Bank; Herausgabe von Vertriebsentschädigungen für Anlageprodukte. Herausgabepflicht für Bestandespflegekommissionen, die der vermögensverwaltenden Bank von konzernfremden Produktanbietern entrichtet werden (E. 4 und 5). Verzicht des Kunden auf Ablieferung der Vertriebsentschädigung (E. 6). Herausgabepflicht für Bestandespflegekommissionen, die der Bank für Produkte von Konzerngesellschaften zufliessen (E. 8). |