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Art. 73 Compiti
1La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti. 2La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati sui rischi connessi al trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi1.2 2bisNel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso 2 soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d’investimento. Nella documentazione relativa al prodotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.3 3La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:
4Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.4 1 RS 950.1 |