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Art. 79 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento
1Il Consiglio federale può, a mente delle direttive di investimento (art. 54 segg., 59 segg. e 69 segg.), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato. 2Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni. |