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Art. 83 Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario
1Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell’esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote. 2Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione. 3La FINMA può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capoverso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato. 4La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario. |