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Art. 84 Diritto di informazione
1La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota. 2Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.1 3Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |