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Art. 86 Rappresentante della comunità di investitori
1Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto. 2Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell’investimento collettivo di capitale aperto. 3La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti. 4Se il rappresentante propone un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione. 5Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione. |