1Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:
- a.
- il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all’utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi;
- b.
- il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l’esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell’esercizio;
- c.
- l’inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l’ultimo giorno dell’esercizio;
- d.
- i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario;
- e.
- un elenco delle compere e delle vendite;
- f.
- il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti;
- g.
- indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su:
- 1.
- modifiche del regolamento del fondo,
- 2.
- questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del fondo,
- 3.
- cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria,
- 4.1
- cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale,
- 5.
- contenzioso;
- h.
- il risultato dell’investimento collettivo di capitale aperto (performance), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark);
- i.
- un rapporto succinto della società di audit sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all’articolo 90.
2Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.
3Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della prima metà dell’esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verifica2 o un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.
4I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.
5Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
2 Nuova espressione giusta l’all.n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.