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Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi
1Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg.) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110 segg.). 2Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. 3La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale si fonda su un contratto di società. 4La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento. |