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Art. 98 Definizione
1La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è una società il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale. Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato). 2Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Se non dispone di un’autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, una società anonima può operare come accomandataria soltanto in un’unica società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.1 2bisLe condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.2 3Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 o 3ter.3 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |