1 Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
2 Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.
3 Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all’articolo 4 capoversi 3–5 o all’articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi20.21
3bis ...22
3ter Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati per i quali un intermediario finanziario di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi o un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente fornisce, nell’ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi, sempre che i suddetti clienti non abbiano dichiarato di non voler essere considerati tali. La dichiarazione deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.23
4 ...24
5 La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200725 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:26
- a.27
- ...
- b.28
- ...
- c.
- l’obbligo dell’allestimento del rapporto semestrale;
- d.
- l’obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;
- e.
- l’obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;
- f.
- la ripartizione dei rischi.