Legge federale
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Art. 104 Divieto di concorrenza
1 Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell’accomandatario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese. 2 Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. |