Legge federale
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Art. 106 Consultazione e informazione
1 Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società. I segreti d’affari delle società in cui investe la società in accomandita rimangono preservati. 2 Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull’andamento degli affari della società. |