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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 106Consultazione e informazione
1 Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società. I segreti d’affari delle società in cui investe la società in accomandita rimangono preservati.
2 Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull’andamento degli affari della società.