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Legge federale
sugli investimenti collettivi di capitale
(Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 109
Scioglimento
La società è sciolta:
a.
per decisione dei soci;
b.
per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società;
c.
per decisione della FINMA nei casi previsti dagli articoli 133 segg.