Legge federale
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Art. 113 Azioni
1 Le azioni sono interamente liberate. 2 È vietata l’emissione di azioni con diritto di voto privilegiato125, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate. 3 Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall’articolo 82. 125 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). |