Legge federale
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Art. 119 Definizione
1 Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
2 Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario. |