Legge federale
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Art. 12 Protezione da confusioni e inganni
1 La designazione dell’investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.29 29 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039). |