Legge federale
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Art. 132 Vigilanza 158
1 La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari. 2 Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione. 158 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625). |
