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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 135Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata
1 La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione.
2 Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell’investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.