Legge federale
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Art. 137 Dichiarazione di fallimento 163
1 Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all’istituto finanziario l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.164 2 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 1889165 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF) e all’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 8, 725a cpv. 3, 725bcpv. 3 e 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni166) non si applicano al titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.167 3 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.168 163 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 164 Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293). 167 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |