Legge federale
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Art. 138a Assemblea dei creditori e comitato dei creditori 171
1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di:
2 Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell’articolo 94, può essere indetta un’assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale. 3 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento. 171 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |