Legge federale
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Art. 139 Obbligo di informazione 180
1 Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito. 2 La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.181 180 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625). 181 Introdotto dal della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |