1 Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarglieli.187
2 I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.
3 Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 2003188 sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.
186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).