1 Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell’amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti:189
- a.
- alla direzione del fondo;
- b.
- alla SICAV;
- c.
- alla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- d.
- alla SICAF;
- e.
- alla banca depositaria;
- f.190
- al gestore di patrimoni collettivi;
- g.
- al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri;
- h.
- alla società di audit;
- i.
- al liquidatore.
2 La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.191
3 Chiunque delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l’articolo 68 capoverso 3 LIsFi192.193 194
4 La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni195 relative alla società anonima.
5 La responsabilità della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.