Legge federale
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Art. 146 Solidarietà e regresso
1 Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze. 2 L’attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell’ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti. 3 Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circostanze. |