Legge federale
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Art. 147 Prescrizione 196
1 L’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona tenuta al risarcimento costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 196 Nuovo testo giusta l’all. n. 28 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |
