Legge federale
|
Art. 152 Esecuzione 218
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. 2 Nell’emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee. 218 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625). |