1 La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società:
a.
il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo;
b.
il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore;
c.
dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale;
d.
il cui scopo esclusivo consiste nell’investimento collettivo di capitale.
2 La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
3 La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono dell’autorizzazione necessaria all’esercizio di tale attività. Gli articoli 14 e 35 della legge del 15 giugno 201863 sugli istituti finanziari (LIsFi) si applicano per analogia.64
62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
64 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293).