Legge federale
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Art. 37 Costituzione
1 La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni65 relative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del conferimento minimo all’atto della costituzione della SICAV.66 3 ...67 66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). 67 Abrogato dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |