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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 39Mezzi propri
1 Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.
2 In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.