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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 40Azioni
1 Le azioni di imprenditore sono nominative.
2 Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti.
3 Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli investitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L’articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.
4 Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti diversificati.
5 È vietata l’emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.