Legge federale
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Art. 45 Relazione con la legge sull’infrastruttura finanziaria 71
Le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 125–141 della L del 19 giu. 201572 sull’infrastruttura finanziaria) non si applicano alla SICAV. 71 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). |