Legge federale
|
Art. 46a Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori 77
1 Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all’obbligo di annunciare di cui all’articolo 697j del Codice delle obbligazioni78. 2 Le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di annunciare sono rette dall’articolo 697m del Codice delle obbligazioni. 77 Introdotto dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). |