Legge federale
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Art. 50 Assemblea generale
1 L’organo supremo della SICAV è l’assemblea generale degli azionisti. 2 L’assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. 3 Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni81 sull’assemblea generale della società anonima.82 82 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 200852075205; FF 20062625). |