Legge federale
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Art. 54 Investimenti ammessi
1 Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi. 2 In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adeguate liquidità. |