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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 55Tecniche di investimento
1 Nell’ambito di un’amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento:
a.
prestito di valori mobiliari;
b.
operazioni pensionistiche;
c.
assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale;
d.
costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.
2 Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.
3 Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.