Legge federale
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Art. 57 Ripartizione del rischio
1 La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa. 2 I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un’impresa non devono superare una determinata percentuale. 3 Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli. |