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Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 57Ripartizione del rischio
1 La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa.
2 I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un’impresa non devono superare una determinata percentuale.
3 Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.