Legge federale
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Art. 61 Impiego di strumenti derivati
La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all’utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 56). |