Legge federale
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Art. 64 Periti incaricati delle stime
1 La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fisiche o una persona giuridica come periti incaricati delle stime. L’incarico necessita dell’approvazione della FINMA.90 2 L’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
3 I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato. 4 La FINMA può fare dipendere l’approvazione dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova dell’esistenza di garanzie finanziarie.92 5 Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima. 90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). 91 Abrogata dal n. I della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). 92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |