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Legge federale
sugli investimenti collettivi di capitale
(Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 66 Emissione e riscatto delle quote

1 La di­re­zio­ne del fon­do e la SI­CAV de­vo­no of­fri­re le nuo­ve quo­te prio­ri­ta­ria­men­te ai vec­chi in­ve­sti­to­ri.

2 Gli in­ve­sti­to­ri pos­so­no chie­de­re il ri­scat­to del­le lo­ro quo­te per la fi­ne di un eser­ci­zio, ri­spet­tan­do un ter­mi­ne di 12 me­si.