Legge federale
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Art. 69 Investimenti autorizzati
1 Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (commodities), strumenti derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti. 2 Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che:
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