Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 69Investimenti autorizzati
1 Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (commodities), strumenti derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.
2 Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che:
a.
hanno soltanto un accesso limitato al mercato;
b.
sono soggetti a forti fluttuazioni del corso;
c.
comportano una ripartizione limitata dei rischi;