Legge federale
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Art. 71 Altri fondi per investimenti alternativi
1 Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi. 2 L’effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli. 3 I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati nella designazione, nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi93 nonché nella pubblicità.94 4 ...95 5 La FINMA può consentire che i servizi connessi all’esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («prime broker»). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere. 94 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). 95 Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |