Legge federale
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Art. 72 Organizzazione
1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 193496 sulle banche e deve disporre di un’organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.97 2 Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a. 97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |