Legge federale
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Art. 73 Compiti
1 La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti. 2 La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati sui rischi connessi al trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi98.99 2bis Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso 2 soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d’investimento. Nella documentazione relativa al prodotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.100 3 La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:
4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.101 99 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). 100 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 585; FF 2012 3229). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). 101 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229). |