Legge federale
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Art. 78 Acquisto e riscatto
1 Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:
2 Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote. 4 La FINMA può autorizzare deroghe all’obbligo di versamento e pagamento. 5 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2. |